Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1435 del 27/09/1962 (Pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1962 n. 260)
Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia.
Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Con decreto del Ministro per le finanze, il comune di Campione d'Italia, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e 173 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 643, puo' essere incaricato della riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore scelto dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei collettori, dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di qualsiasi altro ente, riscuotibili per ruolo con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette. L'aggio di riscossione e' determinato col decreto di conferimento del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni vigenti. Il Comune e' esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione; si applicano nei suoi confronti le vigenti norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 settembre 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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