Legge Ordinaria n. 1435 del 27/09/1962 (Pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1962 n. 260)
Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con  decreto  del  Ministro  per  le finanze, il comune di Campione
d'Italia,  in  deroga  alle  disposizioni  di cui agli articoli 1 del
testo  unico  delle  leggi  per la riscossione delle imposte dirette,
approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e 173 del testo
unico  delle  leggi  sulle imposte dirette, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  gennaio  1958, n. 643, puo' essere
incaricato  della  riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore
scelto  dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei
collettori,  dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di
qualsiasi  altro  ente,  riscuotibili  per  ruolo  con  le forme ed i
privilegi stabiliti per le imposte dirette.
  L'aggio  di  riscossione e' determinato col decreto di conferimento
del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni
vigenti.
  Il  Comune  e'  esonerato  dall'obbligo di prestare la cauzione; si
applicano   nei  suoi  confronti  le  vigenti  norme  riguardanti  la
riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare conte legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 settembre 1962

                                SEGNI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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