Legge Ordinaria n. 1461 del 27/09/1962 (Pubblicata nella G.U. del 19 ottobre 1962 n. 264)
Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il comma secondo
e' sostituito dal seguente;
  "Gli  aumenti  periodici  sono  attribuiti  anche  per  periodi  di
servizio  prestato  o con meno di 18 ore settimanali di insegnamenti,
terme  restando le condizioni richieste nel precedente comma riguarda
alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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