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Legge Ordinaria n. 1466 del 29/09/1962 (Pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1962 n. 269)
Norme temporanee in materia di ritardo della prestazione del servizio alle armi da parte degli studenti universitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  al  31  dicembre  1965  il  limite  massimo  di  eta'  per la
concessione,  in  tempo  di  pace,  del ritardo della prestazione del
servizio  alle  armi  e'  elevato a 28 anni per gli studenti iscritti
alla  Facolta'  di  medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti
iscritti ad altre Facolta' universitarie aventi corsi della durata di
cinque anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 settembre 1962

                                SEGNI

                                            FANFANI - ANDREOTTI - GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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