Legge Ordinaria n. 1468 del 06/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1962 n. 269)
Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le   deliberazioni  dei  Comuni  concernenti  l'applicazione  degli
aumenti  delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti
dagli  articoli  306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo
unico  per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni,  diventano  esecutive, agli effetti della riscossione,
con  l'autorizzazione  della  Commissione  centrale  per  la  finanza
locale,  delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti
organi delle Regioni a statuto speciale.
  L'articolo  21  del  testo unico per la finanza locale 14 settembre
1931,   n.   1175,   e   successive  modificazioni  si  applica  alle
deliberazioni  previste  nel  precedente comma, concernenti l'aumento
delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo.
  La  presente  legge  costituisce  interpretazione  autentica  degli
articoli  306  e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,
n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico
per  la  finanza  locale  14  settembre  1931,  n. 1175, e successive
modificazioni.
  Non  si  fa  luogo  a  restituzione  di somme gia' pagate in base a
deliberazioni  per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione
di cui al primo comma del presente articolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TAVIANI -
                                                            TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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