Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1468 del 06/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1962 n. 269)
Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione, con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale. L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni si applica alle deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo. La presente legge costituisce interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Non si fa luogo a restituzione di somme gia' pagate in base a deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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