Legge Ordinaria n. 1469 del 06/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1962 n. 269)
Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  primo  comma  dell'articolo  1  della legge 8 novembre 1956, n.
1325, e' aggiunta la seguente lettera:
  "c)   sui   valori  eccedenti  i  2  milioni  verra'  applicato  il
coefficiente  risultante  dal  residuo  delle  somme disponibili dopo
stabilita  l'entita' degli stanziamenti necessari per le liquidazioni
degli  indennizzi  di  cui  alle  lettere a) e b). Il Ministro per il
tesoro  determinera'  il coefficiente di maggiorazione definitivo per
le  liquidazioni  di cui alla presente lettera e, in attesa, fissera'
con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la
concessione di acconti oltre quelli gia' liquidati".
  Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge e' soppresso.
 

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