Legge Ordinaria n. 1470 del 16/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 1962 n. 270)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312, concernente la sospensione dei termini in tutti i Comuni delle province di Avellino e Benevento ed in alcuni Comuni delle province di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  E'  convertito in legge il decreto-legge 5 settembre 1962, n. 1312,
concernente,  la  sospensione  dei  termine  in  tutti i Comuni delle
province  di  Avellino e Benevento ed in alcuni Comuni delle province
di   Caserta,   Foggia,   Campobasso   e  Salerno,  con  la  seguente
modificazione:

  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "In  tutti  i  Comuni  delle  province di Avellino e Benevento; nei
comuni  di  Alife, Arienzo, Capua, San Felice a Cancello, Cesa, Conca
della    Campania,   Formicola,   Maddaloni,   Mignano,   Montelungo,
Pietramelara,  Roccaromana,  San  Pietro in Fine, Santa Maria a Vico,
Sessa  Aurunca, Teano e Roccadevandro della provincia di Caserta: nei
comuni   di   Accadia,   Anzano   di   Puglia,  Bovino,  Castelluccio
Valmaggiore,  Celle  San  Vito,  Faeto,  Monteleone  Puglia  e Roseto
Valfortore  della provincia di Foggia; nei comuni di Ururi, Gambatesa
e San Martino in Pensilis della provincia di Campobasso nei comuni di
Mercato  San  Severino, Sarno e Baronissi della provincia di Salerno,
il  corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 21
agosto  al  15  ottobre  1962,  e' sospeso fino al giorno 30 novembre
1962.
  E'  parimenti  sospeso  fino  al  30 novembre 1962 il termine della
scadenza  dei  vaglia  cambiari,  delle  cambiali e di ogni titolo di
credito  avente  forza  esecutiva,  emessi  prima del 21 agosto 1962,
scadenti  tra  il  21  agosto 1962 e il 13 ottobre 1962 e pagabili da
debitori residenti nei Comuni anzidetti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 ottobre 1962

                                SEGNI

                                            FANFANI - BOSCO - TAVIANI
                                                         - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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