Legge Ordinaria n. 1481 del 27/09/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1962 n. 275)
Indennità ai tecnici radiologi che accompagnano il medico provinciale nelle ispezioni agli impianti radiologici e di radiumterapia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  le  prestazioni  rese  nell'ambito del Comune di residenza, ai
tecnici radiologi non appartenenti alla Amminisi razione dello Stato,
incaricati di assistere i medici provinciali nelle ispezioni previste
dall'articolo  4  del  regio  decreto  28 gennaio 1935, n. 145, viene
corrisposta una indennita' oraria di lire 700.
  L'onere  relativo  fara'  carico  al  capitolo n. 55 dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero della sanita' per l'esercizio
finanziario  1961-62  e  sui  corrispondenti  capitoli  per  gli anni
successivi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a chiunque e spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 settembre 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - JERVOLINO
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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