Legge Ordinaria n. 1486 del 16/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1962 n. 275)
Disposizioni sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  marittimi  che,  all'atto  della  cessazione dell'assistenza per
malattia  o  infortunio,  siano sottoposti, anche a loro richiesta, a
visita  medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal
regio   decreto-legge   14  dicembre  1933,  n.  1773,  e  dichiarati
temporaneamente  inidonei  hanno  diritto, per tutto il periodo della
inidoneita',  fino  al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una
indennita' giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta
alla  data  dell'annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso
per lavoro straordinario.
  La  Commissione medica di primo grado deve pronunciarsi entro dieci
giorni dalla richiesta.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare conte legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 ottobre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - MACRELLI -
                                                           BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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