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Legge Ordinaria n. 1498 del 10/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1962 n. 276)
Modifica all'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sulla abolizione del lavoro notturno dei fornai.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  7  della  legge  22  marzo  1908,  n.  105,  nel  testo
modificato  dall'articolo  2  della legge 11 febbraio 1952, n. 63, e'
sostituito dal seguente:
  "L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del
relativo  regolamento  e'  punito con l'ammenda da lire 10.000 fino a
lire  40.000  per  ciascuna  delle  persone  occupate  alle  quali la
violazione  si  riferisce.  Non  e'  ammessa  la  definizione  in via
amministrativa.
  In  caso  di  recidiva,  e  fermo  il disposto dell'articolo 99 del
Codice penale, il giudice puo' disporre la sospensione dell'esercizio
dell'industria per un periodo non superiore ad un mese.
  Ove  venga  presentata  domanda di oblazione ai sensi dell'articolo
162  del  Codice  penale  e la contravvenzione constatata costituisca
violazione  di  norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o
ad  oblazione,  il  giudice,  dopo l'emanazione del provvedimento che
dichiara  estinto  il  reato  per intervenuta oblazione, e', tenuto a
trasmettere gli atti al Prefetto.
  Il  Prefetto, valutate le circostanze, puo' disporre la sospensione
dell'esercizio  dell'industria  per  un  periodo  non superiore ad un
mese.
  Durante  il  periodo  di  sospensione  l'esercente  e'  obbligato a
corrispondere  ai  dipendenti  la  retribuzione normale, rapportata a
quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 ottobre 1962

                                SEGNI

                                               FANFANI - BERTINELLI -
                                                    COLOMBO - TAVIANI
                                                    BOSCO - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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