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Legge Ordinaria n. 1499 del 18/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1962 n. 276)
Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  tabelle  numeri  1,  2  e  3  relative ai limiti di eta' per la
cessazione  dal  servizio  permanente  degli ufficiali dell'Esercito,
della  Marina  e dell'Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile 1951,
n.  113,  e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente
dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.
  Per  l'ufficiale  "a  disposizione" promosso al grado superiore, ai
sensi  dell'articolo  101  della  legge  12 novembre 1955, n. 1137, e
successive  modifiche,  si  applicano  i  limiti  di  eta'  del grado
conseguito in tale posizione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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