Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 153 del 12/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1962 n. 108)
Modificazioni alla legge 6 marzo 1950, n. 181, relativamente alle esenzioni fiscali sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo.
Modificazioni alla legge 6 marzo 1950, n. 181, relativamente alle esenzioni fiscali sui carburanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, e' sostituito dal seguente: "Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo club d'Italia e presso gli Aereo clubs locali ad esso federati e concessa l'esenzione dal dazio doganale, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonche' dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento. Detta esenzione e' parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purche applichino agli allievi tariffe non superiori alla scuola dell'Aereo club della corrispondente sede provinciale, ovvero della sede piu' vicina. Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 1000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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