Legge Ordinaria n. 1575 del 23/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 20 novembre 1962 n. 295)
Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Qualora i creditori dello Stato non abbiano espressamente richiesto
il  pagamento  in contante od in una delle forme agevolative previste
dall'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25
gennaio  1962, n. 71, di quanto ad essi dovuto, gli Uffici ordinatori
della  spesa  hanno  facolta'  -  nei  limiti  e con le modalita' che
saranno  stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro - di
disporre  la  commutazione  in vaglia cambiari non trasferibili della
Banca  d'Italia  degli ordinativi diretti, degli ordinativi su ordini
di accreditamento e degli ordinativi di contabilita' speciale.
  I vaglia cambiari predetti sono spediti dalle Tesorerie dello Stato
all'indirizzo dei creditori.
  Per  il  pagamento  delle  relative  spese  postali, le quali fanno
carico  alle Amministrazioni statali interessate, sono applicabili le
disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 25 aprile 1961, n.
355.
  Ove  la  commutazione  suddetta  riguardi  titoli  di  spesa, anche
collettivi,  per  pagamento  di  stipendi  e di altri assegni fissi a
carattere  continuativo, i relativi vaglia cambiari, da intestarsi ai
singoli   creditori,  possono  essere  consegnati  dalle  Sezioni  di
tesoreria   all'impiegato   dello  stesso  ufficio  dei  beneficiari,
delegato a riscuotere ai sensi dell'articolo 383 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
  L'emissione dei vaglia cambiari di cui al primo ed al quarto comma,
estingue il debito dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 ottobre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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