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Legge Ordinaria n. 1607 del 05/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1962 n. 304)
Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127 e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti.
Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127 e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e lo articolo 2 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente: "Il C.I.V.I.S. e' retto da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri, dei quali: a) 5 designati dal Ministro per la pubblica istruzione; b) 3 designati dal Ministro per gli affari esteri; c) 1 designato dal Ministro per l'interno; d) 1 designato dal Ministro per il tesoro; e) 2 in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui 1 designato dalla 2ª Sezione del Consiglio stesso; f) I studente universitario, designato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie. Il Consiglio dura in carica un triennio ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del presente articolo. Il vice presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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