Legge Ordinaria n. 161 del 21/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1962 n. 109)
Revisione dei film e dei lavori teatrali.
La Camera dei deputata ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Revisione dei film

  La  proiezione  in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di
film  nazionali,  ai  sensi  dell'articolo 8 della, legge 29 dicembre
1949,  n.  958,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, sono
soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
  Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo
e  lo  spettacolo  su  parere  o  previo  esame dei film, di speciali
Commissioni  di  primo  grado  e  di  appello, secondo le norme della
presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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