Legge Ordinaria n. 1610 del 14/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1962 n. 304)
Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprietà rurale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione della legge

  Le  disposizioni  previste  dalla  presente  legge  si applicano ai
trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni
classificati  montani  ai  sensi  della legge 25 luglio 1952, n. 991,
qualunque  sia  la  loro  estensione  e  il  reddito delle particelle
fondiarie.
  Le  suddette  disposizioni  si  applicano anche ai trasferimenti di
fondi  rustici  e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando
il  loro  reddito  dominicale  non superi complessivamente le lire 36
mila.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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