Legge Ordinaria n. 1616 del 14/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1962 n. 305)
Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

        (Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti
                 destinati alla navigazione interna)

  Per  un  periodo  di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, le costruzioni - effettuate per conto di committenti
nazionali  -  dei  natanti  indicati  nel  successivo  articolo  2  e
destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne,
possono  beneficiare,  per  la  durata  massima  di dieci anni, di un
contributo  annuo,  da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa
riconosciuta occorrente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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