Legge Ordinaria n. 1618 del 16/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1962 n. 305)
Modifica all'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' aggiunto il
seguente capoverso:
  "A  tal  fine  i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della
presentazione  delle  richieste,  sia nominative che numeriche, se vi
siano   stati,  entro  l'anno  precedente,  dipendenti  della  stessa
qualifica  licenziati  per  riduzione  di personale, specificandone i
nomi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 novembre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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