Legge Ordinaria n. 1636 del 25/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1962 n. 312)
Disposizioni concernenti il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.
La Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  facolta'  per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di
avvalersi,  con  contratto  di  diritto privato, del personale di cui
all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
novembre 1961, n. 1192, e' prorogata per un ulteriore periodo massimo
di un anno.
 

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