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Legge Ordinaria n. 164 del 10/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1962 n. 111)
Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, e' sostituito dal seguente: "A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennita' di contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potra' essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42. L'indennita' di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sara' riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - BERTINELLI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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