Legge Ordinaria n. 164 del 10/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1962 n. 111)
Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, e' sostituito dal
seguente:
  "A  partire  dall'esercizio  in  corso  l'onere per l'indennita' di
contingenza  previsto  dall'articolo  42, ultimo comma, della legge 8
gennaio   1952,   n.  6,  potra'  essere  elevato  al  50  per  cento
dell'importo  complessivo  delle entrate previste dagli articoli 19 e
22  della  legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni
dello stesso articolo 42.
  L'indennita'  di  contingenza,  di  cui  al capoverso precedente, a
partire  dall'esercizio  in  corso,  sara'  riversibile agli eredi, a
norma delle leggi vigenti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 aprile 1962

                               GRONCHI

                                               FANFANI - BERTINELLI -
                                                                BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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