Legge Ordinaria n. 1646 del 22/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1962 n. 317)
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello di
pubblicazione  della  presente  legge  ai  superinvalidi  titolari di
pensione  diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza
e'  concessa l'indennita' speciale per l'accompagnatore, nella misura
e  con  le  norme  di  cui  all'articolo 3 del decreto legislativo 26
gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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