Legge Ordinaria n. 1652 del 29/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1962 n. 318)
Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  524  e  531  del  Codice  di  procedura  penale sono
sostituiti dai seguenti:

                              Art. 524.
            Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili

  "Il ricorso per cassazione puo' proporsi per i seguenti motivi:
    1)  inosservanza  o  erronea applicazione della legge penale o di
altre  norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione
della legge penale;
    2) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla
legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai
pubblici poteri;
    3)  inosservanza delle norme di questo Codice stabilite a pena di
nullita', d'inammissibilita' o di decadenza.
  "Il  ricorso,  oltre  che nei casi e con gli effetti determinati da
particolari  disposizioni, puo' essere proposto entro i termini e nei
modi  stabiliti  nel  capo  ottavo  del titolo quarto del libro primo
contro  le  sentenze  pronunciate  nel giudizio inapellabilmente o in
grado di appello dall'autorita' giudiziaria ordinaria.
  "Il  ricorso  e'  inammissibile  se  e'  proposto  per  motivi  non
consentiti dalla legge o manifestamente infondati".

                              Art. 531.
                  Decisioni in Camera di consiglio

  "Quando  e'  proposta  da  una parte o viene rilevata d'ufficio una
causa   d'inammissibilitA'  del  ricorso,  la  questione  e'  decisa,
preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio.
  "Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la Corte
giudica  pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui
ricorsi  in  materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o
ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti
non emessi nel dibattimento.
  "In  tutti  i  casi  predetti  la Corte giudica, sulle requisitorie
scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.
  "Tuttavia,  nei  casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la
requisitoria  del  pubblico ministero e' depositata nella Cancelleria
della  Corte  e  dell'avvenuto  deposito  e' dato immediato avviso al
difensore  del  ricorrente.  Il difensore, entro il termine di giorni
quindici  dalla  notificazione  dell'avviso  stesso,  puo' presentare
istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al
presidente del Collegio che deve giudicare.
  Se  tale  istanza  e'  presentata,  la  Corte  giudica  in  udienza
pubblica.
  "Qualora  il  ricorrente  non:  abbia  nominato  un  difensore,  il
predetto  avviso  e'  notificato  al  difensore  di  ufficio all'uopo
nominato dal presidente.
  "Per  la  presentazione  della istanza si applicano le disposizioni
dell'articolo 198".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 29 novembre 1962

                                SEGNI

                                                      FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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