Legge Ordinaria n. 166 del 10/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1962 n. 111)
Modificazione alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  10-bis introdotto dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031,
e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque   prepara,  a  scopo  di  commercio,  mosti,  vini,  vini
speciali,   impiegando  in  tutto  o  in  parte  zuccheri  o  materie
zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca
o leggermente appassita, e' punito con la reclusione fino a un anno e
con  la  multa  da  lire 50 mila a lire 100 mila per ogni quintale di
prodotto.  Nei casi di particolare gravita' la pena e' aumentata fino
al doppio.
  I  prodotti  oggetto  della  violazione ed i mezzi adoperati per la
frode,  nonche'  il macchinario e tutto il materiale mobile esistente
nelle  fabbriche  e nei magazzini annessi sono confiscati, sempre che
siano serviti alla consumazione del reato.
  Resta  salvo  l'impiego  dello  zucchero  (saccarosio)  nei  limiti
esplicitamente  consentiti  dalle  norme  vigenti di disciplina della
produzione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 aprile 1962

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - RUMOR -
                                                      COLOMBO - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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