Legge Ordinaria n. 1677 del 22/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1962 n. 326)
Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le provvidenze di cui all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n.
454,  possono  essere  concesse per gli acquisti di macchine agricole
intervenuti  dalla  data  di entrata in vigore della legge fino al 31
dicembre  1961,  anche  quando  le  domande  di contributo sono state
presentate  posteriormente  alla  data  di  acquisto,  sempreche'  le
domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo
1962.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 novembre 1962

                                SEGNI

                                         FANFANI - RUMOR - TREMELLONI

                                         Visto,   il   Guardasigilli:
BOSCO
 

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