Legge Ordinaria n. 1680 del 29/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1962 n. 326)
Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  successioni,  anche  a  titolo  di legato, devolute in linea
retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da
quella  di  successione,  le quote aventi per oggetto i fondi rustici
gia' coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il
terzo  grado  con  lui  conviventi  e  devolute  a  coloro  che  sono
agricoltori  coltivatori  diretti  o  che  fanno  parte  del,  nucleo
familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da
lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento
del bestiame.
  L'esenzione  e'  parimenti  concessa  alle eredi o legaterie sempre
che,  prive  di  altra  occupazione,  siano coniugate con agricoltore
coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino
a prestare la loro attivita' in una famiglia colonica.
  Il  valore  esentato  non puo' comunque superare lire 6.000.000 per
ogni  beneficiario  se  questi  sono  piu'  di  due e lire 10.000.000
complessivi in ogni altro caso.
  Le  trascrizioni  degli  atti  inerenti  al passaggio di proprieta'
derivante  dalle  successioni esenti da imposta, a mente del presente
articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000.
  Le  esenzioni  previste nei commi precedenti sono concesse anche ai
mezzadri,   agli   affittuari   coltivatori  diretti  ed  agli  altri
lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto mortis causa, del
fondo  rustico  coltivato  dalla propria famiglia almeno per i cinque
anni antecedenti l'apertura della successione.
 

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