Legge Ordinaria n. 1682 del 04/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1962 n. 326)
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  39,  primo  comma,  del testo unico delle leggi sulle
imposte   dirette,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  gennaio  1958,  n.  645,  sono  aggiunte  le seguenti
lettere:
  "f)  rilevare  direttamente  a mezzo di propri funzionari muniti di
apposita  autorizzazione  indicante l'oggetto della rilevazione anche
in   deroga   a  contrarie  disposizioni  legislative,  statutarie  o
regolamentari  gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti
pubblici,  di societa' ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti
per  conto  di  categorie di interessati e di societa' ed istituti di
assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti;
  "g)  richiedere  ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi
le  aziende  e  gli  istituti di credito, dati relativi alle vendite,
agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo
con  clienti  e  fornitori,  nominativamente indicati, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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