Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 1682 del 04/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1962 n. 326)
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti lettere: "f) rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti pubblici, di societa' ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e di societa' ed istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti; "g) richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite, agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo con clienti e fornitori, nominativamente indicati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)