Legge Ordinaria n. 1689 del 03/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1962 n. 328)
Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Al  regio  decreto-legge  19 settembre 1935, n. 1836, recante norme
per  l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra,
convertito  nella  legge  9  gennaio  1936, n. 147, sono apportate le
seguenti modifiche.
  I. - Il primo comma dell'articolo 8 e' cosi' sostituito:
  "Prima  di  iniziare  la  costruzione  di  qualsiasi  nave  a scafo
metallico  per  conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i
piani  allo  Stato  Maggiore  della  Marina  che indica i lavori e le
modifiche,  da  eseguirsi  sin  dal  tempo  di pace e durante la fase
costruttiva  dell'unita', allo scopo di consentire l'installazione in
periodo  bellico  degli  armamenti e delle attrezzature necessari per
assicurare  la  difesa  della  nave  ed  il  suo  impiego  in compiti
ausiliari a scopo difensivo.
  I  lavori  e  le modifiche di cui al precedente comma non devono, a
giudizio  del  Ministero  della  marina mercantile, portare nocumento
all'esercizio commerciale della nave.
  II.  -  All'articolo 13, primo comma, le parole: "I rinforzi", sono
sostituite con le seguenti: "Gli apprestamenti".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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