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Legge Ordinaria n. 1699 del 03/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1962 n. 329)
Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                           Articolo unico.

  Ai  generali  di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la
carica  di  vice  comandante  generale  dell'Arma  e  ai  generali di
divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di
comandante  in  seconda  del  Corpo,  viene  conferito all'atto della
cessazione  dal  servizio permanente con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta, rispettivamente del Ministro per la difesa
del  Ministro per le finanze, il rango di generale di Corpo d'armata,
ai  soli  effetti  della  applicazione  delle  norme che disciplinano
l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.
  Le  disposizioni  di cui al comma precedente si applicano anche nei
confronti  dei  generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia
di finanza dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della
presente  legge  che abbiano ricoperto, rispettivamente ala carica di
vice  comandante  generale  dell'Arma  e di comandante in seconda del
Corpo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale  delle  leggi dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962

                                SEGNI

                         FANFANI - ANDREOTTI - TRABUCCHI - TREMELLONI

                         Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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