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Legge Ordinaria n. 1699 del 03/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1962 n. 329)
Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.
Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Articolo unico. Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della cessazione dal servizio permanente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente del Ministro per la difesa del Ministro per le finanze, il rango di generale di Corpo d'armata, ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente ala carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - TRABUCCHI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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