Legge Ordinaria n. 17 del 26/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1962 n. 38)
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto
1954,  n.  645,  per  l'esercizio finanziario 1961-62 e' aumentato di
lire 5.100 milioni.
  Non  meno  del  70  per  cento  degli  stanziamenti per l'esercizio
1961-62  sara' impiegato in contributi per la costruzione di opere di
edilizia  per  la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli
effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n.
645, le scuole medie e le scuole d'arte.
  Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici,
ai  quali  Comuni  e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno
per  la  parte  di  propria  competenza,  a  norma della legislazione
vigente.
  La  precedenza  degli  stanziamenti  per  la scuola dell'obbligo e'
accordata  in  relazione  al rapporto tra il numero degli alunni e le
aule disponibili.
 

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