Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 17 del 26/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 12 febbraio 1962 n. 38)
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 e' aumentato di lire 5.100 milioni. Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sara' impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali Comuni e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente. La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo e' accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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