Legge Ordinaria n. 1700 del 11/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1962 n. 329)
Modifica dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, circa la valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  l'articolo  2  della legge 2 aprile 1958, n. 303, e' sostituito dal
seguente:
  "Ai  fini  del  trasferimento su domanda il servizio effettivamente
prestato   nel   ruolo  speciale  transitorio  dagli  insegnanti  che
conseguono  il  passaggio  nel  ruolo ordinario in applicazione della
legge  12  agosto 1957, n. 799, e successive modifiche ed estensioni,
e' valutabile con lo stesso punteggio con cui e' valutato il servizio
prestato nel ruolo ordinario.
  La stessa valutazione e' attribuita ai fini del comma precedente al
servizio,  prestato  in  ruolo  ordinario  inferiore dagli insegnanti
assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n.
503, o della legge 8 febbraio 1957, n. 36.
  Agli  stessi  effetti  nei  casi  di  cui  ai  precedenti  commi il
punteggio  da  attribuire  alle  qualifiche  dell'ultimo quinquennio,
riferite  al  servizio  prestato nel ruolo speciale transitorio o nel
ruolo  ordinario  inferiore,  e'  stabilito in misura uguale a quello
attribuito  alle  qualifiche  riferite al servizio prestato nel ruolo
ordinario.
  Ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi  a  posti  di capo di
istituto   il  servizio  prestato  prima  dell'immissione  nel  ruolo
ordinario,  nei  casi  previsti  dai  primi  due  commi  del presente
articolo, non e' computato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                        FANFANI - GUI
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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