Legge Ordinaria n. 1701 del 12/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1962 n. 329)
Norme integrative e modificative della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere alla acquisizione
delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione delle opere previste dalla
legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
  I   relativi  contratti  sono  approvati  con  decreto  dell'organo
dell'Amministrazione  dei  lavori  pubblici competente ad approvare i
corrispondenti  progetti,  sentito  il  parere  del  Comitato tecnico
amministrativo   presso   il   Provveditorato  alle  opere  pubbliche
competente  per  territorio  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto
presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.
 

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