Legge Ordinaria n. 1702 del 12/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1962 n. 329)
Obbligo di indicazione del gruppo sanguigno nelle patenti di guida.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La seguente legge:

                           Articolo unico.
  Le  patenti  di  guida  di  cui  all'articolo  80  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, rilasciate dopo
la  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  devono contenere la
indicazione   completa  del  gruppo  sanguigno  di  appartenenza  del
titolare.
  Per  le patenti gia' rilasciate, l'indicazione del gruppo sanguigno
viene  apposta  su  richiesta  del  titolare, ma, comunque, sempre in
occasione  delle  conferme periodiche, di cui all'articolo 88 e della
revisione  delle  patenti,  di  cui  all'articolo  89 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
  Il Ministro per trasporti, di concerto col Ministro per la sanita',
stabilira'  con  suo  provvedimento  le modalita' di attuazione della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1962

                                SEGNI
                                                FANFANI - JERVOLINO -
                                                           MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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