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Legge Ordinaria n. 1708 del 22/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1962 n. 330)
Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine  di  agevolare  la libera navigazione e' vietato costruire
ponti di chiatte sul fiume Po.
  I  ponti  di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della
presente  legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili entro il
31 dicembre 1965.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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