Legge Ordinaria n. 171 del 02/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1962 n. 112)
Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della,
presente   legge,  l'affittuario  dei  fondi  rustici,  salvo  norme,
clausole  o  consuetudini  a  lui  piu' favorevoli, ha diritto ad una
quota  non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle
colture  legnose  destinate ad utilizzazione industriale di piante di
alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante
da frutto.
  Il  suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o
al  momento  della  utilizzazione  delle  piante,  quando a questa si
proceda durante il corso dell'affitto.
  Per  i  contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
 

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