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Legge Ordinaria n. 1745 del 29/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1963 n. 5 e rettifica 11/04/1963, n. 98)
Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  utili  in  qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi denominazione
distribuiti,  anche  a titolo di acconto, dalle societa' per azioni e
in  accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata
e  dalle  cooperative a responsabilita' limitata sono soggetti ad una
ritenuta nella misura del 15 per cento.
  In  caso  di  distribuzione  di  utili  in natura, anche in sede di
liquidazione  delle  societa',  i  singoli  soci,  per conseguirne il
pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla
ritenuta,  determinato  in  relazione  al  valore  dei  beni  ad essi
attribuiti,  quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo
l'accertamento  dell'effettivo  valore  ai fini dell'applicazione dei
singoli tributi.
  Nei  casi  di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito
del  valore  nominale  delle azioni si considera utile distribuito la
parte  dell'ammontare  complessivo delle riserve e degli altri fondi,
imputata  a  capitale  successivamente  all'entrata  in  vigore della
presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo
dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non
si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione
monetaria  esenti  da imposta e con sovrapprezzi di emissione versati
dai soci.
  La  ritenuta  prevista  dal  primo comma non si applica sugli utili
spettanti   a  persone  fisiche  qualora  il  possessore  del  titolo
pronuncia   un  certificato  del  competente  Ufficio  delle  imposte
attestante  che  ne'  il possessore stesso ne' altri componenti della
medesima  famiglia  anagrafica,  ad  esclusione dei membri aggregati,
sono  iscritti  nei  ruoli  dell'imposta  complementare  in  corso di
riscossione.  Si  applicano, anche in tal caso, le disposizioni degli
articoli 4 e seguenti.
  Nella  richiesta  del  certificato di cui al comma precedente e nel
certificato  stesso  devono  essere indicate le azioni delle quali il
richiedente  intende  riscuotere i dividendi senza applicazione della
ritenuta.  L'Ispettorato  compartimentale  delle imposte dirette deve
trasmettere  semestralmente  alle  societa'  emittenti  un elenco dei
soggetti   per   i   quali  sono  stati  emessi  i  certificati,  con
l'indicazione del numero delle azioni alle quali i certificati stessi
si riferiscono.
  La  richiesta  del  certificato  ed  il certificato stesso non sono
soggetti a tassa di bollo.
  L'obbligo  della  ritenuta,  e  quello  delle  comunicazioni  e dei
versamenti  previsti  dagli  articoli seguenti, non si applicano alle
societa'   cooperative   iscritte   nel  Registro  prefettizio  della
cooperazione,  se  l'ammontare della ritenuta stessa non raggiunga le
lire  200  e,  se  superiore,  a  condizione  che il capitale sociale
versato  non  superi  i  40  milioni e che nei relativi statuti siano
espressamente  previste  le  condizioni  indicate all'articolo 26 del
decreto  legislativo  14  dicembre  1917,  n.  1577,  ratificato, con
modificazioni,  dalla  legge  2  aprile 1951, n. 302, e sempre che le
condizioni  indicate  alle  lettere  a) e b) del predetto articolo 26
siano state osservate negli ultimi cinque anni.
  Gli obblighi della ritenuta, e delle comunicazioni non si applicano
altresi' agli utili distribuiti:
    1) dalle banche popolari cooperative e dalle societa' cooperative
aventi   i  requisiti  di  cui  al  comma  precedente  qualunque  sia
l'ammontare  del  capitale versato, nei primi cinque anni dall'inizio
della loro attivita';
    2)  sulle  somme  di  cui  all'articolo 111 del testo unico delle
leggi  sulle  imposte  dirette,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 29 gennaio 1958, n. 645.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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