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Legge Ordinaria n. 1747 del 18/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1963 n. 6)
Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per i finanziamenti concessi ai sensi del primo comma dell'articolo
26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della
legge  12  maggio  1950,  numero  348,  per  la  costruzione  di navi
mercantili  da  traffico  per  conto di raggruppamenti costituiti fra
proprietari  di  navi  mercantili,  perdute  per cause di guerra, che
costituivano l'unico mezzo di lavoro, e' data facolta' al Comitato di
cui  al  decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367,
su   proposta   dello   Istituto   mobiliare  italiano,  gestore  dei
finanziamenti  predetti,  e  previo  parere  favorevole del Ministero
della  marina  mercantile,  di  autorizzare  l'Istituto  a ridurre il
credito  residuo  derivante  dai  finanziamenti medesimi ad una somma
pari   all'ammontare   dell'indennita'  di  perdita  percepita  o  da
percepire  a  qualsiasi  titolo, calcolata a norma del medesimo primo
comma  del  citato  articolo  26  in  sede di concessione dei singoli
finanziamenti.
  La  misura  degli interessi e la durata dei finanziamenti ridotti a
norma del comma precedente sono deliberate dal predetto Comitato.
  Le  deliberazioni del Comitato suindicato relative ai provvedimenti
previsti  dal  presente  articolo sono rese esecutive con decreto del
Ministro per il tesoro.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - MACRELLI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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