Legge Ordinaria n. 1751 del 20/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1963 n. 6)
Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954,
n.  396,  sono  estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici
sanitari  comunali,  ai  direttori  di macello, ai medici dei servizi
comunali  di  ispezione  alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei
servizi  comunali  di  ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici
dei  laboratori provinciali d'igiene profilassi, ai medici addetti ai
servizi  di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti
stabilmente dalla Provincia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  italiana  delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TAVIANI -
                                               JERVOLINO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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