Legge Ordinaria n. 1754 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1963 n. 6)
Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituita  una  indennita'  di studio, con effetto dal 1 luglio
1962,  per  il  personale  direttivo  ed insegnante di ruolo e non di
ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, compresi gli
insegnanti  delle  scuole  popolari, secondaria ed artistica, per gli
ispettori     scolastici    e    per    il    personale    dipendente
dall'Amministrazione  della  pubblica  istruzione,  al quale, a norma
delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e
di carriera stabilito per le categorie sopra indicate.
  L'indennita'  di studio non e' dovuta a] personale dipendente dalla
medesima  Amministrazione,  al  quale  e  stato  attribuito l'assegno
mensile,  di  cui  alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno
mensile di analoga natura.
  L'indennita'  di  studio,  che e' soggetta unicamente alle ritenute
erariali,  e'  corrisposta  secondo i coefficienti in godimento nelle
misure lorde e nei limiti stabiliti nella annessa tabella.
 

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