Legge Ordinaria n. 179 del 19/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1962 n. 113)
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di Impiegati del Ministero degli affari esteri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA:

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli
affari  esteri  non  fruenti  del  trattamento economico previsto dal
regio  decreto  18 gennaio 1943, n. 23, e dalla legge 4 gennaio 1951,
n.  13,  appartenenti  alle  carriere  di  concetto,  esecutiva e del
personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, e'
attribuito   un  assegno  mensile,  non  pensionabile,  pari  a  lire
settanta,  per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo
di lire diecimila.
  L'assegno  di  cui  al comma precedente e' attribuito altresi' agli
impiegati  del  ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla
legge   30   giugno  1956,  n.  775,  che  prestino  servizio  presso
l'Amministrazione  centrale e agli impiegati dell'Istituto agronomico
per l'oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)