Legge Ordinaria n. 180 del 19/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1962 n. 113)
Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  operai  dello  Stato  in  servizio  presso le Amministrazioni
indicate al successivo articolo della presente legge, appartenenti ai
gruppi  e  categorie salariali previsti dall'articolo 2 della legge 5
marzo  1061, n. 90, e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1962, un
assegno giornaliero, non pensionabile, nella seguente misura lorda:
   Gruppo:
     capi operai...................... (coeff. 193) L.  520
1ª    categ.:
  specializzati.................... (  "    167) "   450
2ª      "   :
  qualificati...................... (  "    157) "   425
3ª      "   :
  comuni........................... (  "    151) "   410
4ª      "   :
  manovali......................... (  "    148) "   400
5ª/B    "   :
  operaie addette a lavori generici (  "    139) "   385
6ª      "   :
  apprendisti...................... (  "    125) "   385
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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