Legge Ordinaria n. 1833 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1963 n. 20)
Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  impiegati  e gli operai dello Stato, i militari dell'Esercito,
della  Marina  e  dell'Aeronautica,  gli  appartenenti ai Corpi della
guardia  di  finanza,  delle  guardie  di  pubblica sicurezza e degli
agenti di custodia, addetti alla condizione di autoveicoli o di altri
mezzi  meccanici  che, nell'esercizio di tali attribuzioni, cagionino
un danno all'Amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento
solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave.
  La  limitazione  di  cui  al comma precedente si applica anche alla
responsabilita'  del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione
che  abbia  risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di
autoveicoli o di altri mezzi meccanici.
  Restano  salve  le  responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi
vigenti.
  Le  Amministrazioni non possono procedere all'accertamento di danni
causati  da  propri  dipendenti  e  alle  conseguenti  liquidazioni o
transazioni,  senza  avere  concesso  preventivamente  un  termine ai
dipendenti  stessi  al fine di produrre le loro difese e senza averle
adeguatamente valutate.
 

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