Legge Ordinaria n. 1834 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1963 n. 20)
Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dall'esercizio  finanziario  1962-63  e  fino  a  tutto
l'esercizio finanziario 1976-77 e' autorizzata la spesa annua di lire
925  milioni  per  la concessione, tramite l'Istituto centrale per il
credito  a  medio  termine  (Mediocredito centrale), agli Istituti ed
alle  Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio
1952,  n.  949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di
operazioni  di  crediti  finanziari,  ai sensi dell'articolo 21 della
legge 5 luglio 1961, n. 635.
  Le  modalita'  e condizioni per la erogazione dei contributi di cui
al   precedente   comma   saranno   fissate   nel   decreto  previsto
dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, n. 635.
 

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