Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1841 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1963 n. 23)
Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati.
Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono aumentate in ragione del 10 per cento: a) le pensioni dirette e di riversibilita' e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato Libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato Libero; b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gia' gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranita' di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; c) le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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