Legge Ordinaria n. 1860 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1963 n. 27)
Impiego pacifico dell'energia nucleare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  in  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'applicazione  della  presente  legge  valgono le definizioni
concernenti  le  materie  fissili  speciali,  l'uranio arricchito, le
materie  grezze  nonche'  minerali  definiti  nell'articolo  197  del
Trattato  che  istituisce  la  Comunita' europea dell'energia atomica
approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
  Sempre  per  l'applicazione  della  presente  legge  ai  fini delle
disposizioni sulla responsabilita' civile valgono inoltre le seguenti
definizioni:
    a)  per  "incidente  nucleare"  si  intende ogni fatto o serie di
fatti  aventi  la stessa origine che; abbiano causato un danno sempre
che  questo  fatto  o questi fatti o alcuni dei danni da essi causati
provengano  o  risultino  dalle  proprieta'  radioattive oppure dalla
combinazione delle dette proprieta' radioattive e di quelle tossiche,
esplosive o comunque dannose dei combustibili nucleari o dei prodotti
o residui radioattivi;
    b)  per  "impianti  nucleari"  si  intendono i reattori nucleari,
eccettuati  quelli  che  facciano parte di un mezzo di trasporto; gli
impianti  per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
gli  impianti  per  la separazione degli isotopi; gli impianti per il
trattamento  dei  combustibili  nucleari  irradiati;  gli impianti di
deposito  delle  materie  nucleari  escluso  il  deposito in corso di
spedizione,   nonche'   tutti   gli  altri  impianti  nei  quali  dei
cambustibili  nucleari  o  dei  prodotti  o residui radioattivi siano
detenuti;
    c)  per  "combustibile nucleare" si intendono le materie fissili,
compreso  l'uranio  sotto  forma  di metallo, lega o composto chimico
(incluso  l'uranio  naturale), il plutonio sotto forma di metallo, di
lega  o  di  composto  chimico  ed ogni altra materia fissile che sia
indicata  dal  Comitato  direttivo dell'Agenzia europea per l'energia
nucleare;
    d)  per  "prodotti o residui radioattivi" si intendono le materie
radioattive  prodotte  o  rese  radioattive mediante esposizione alle
radiazioni  risultanti dalle operazioni di produzione o utilizzazione
di  combustibili  nucleari,  esclusi  da  una  parte  i  combustibili
nucleari  e  dall'altra  parte  i radioisotopi che, al di fuori di un
impianto  nucleare, siano utilizzati o destinati ad essere utilizzati
a fini industriali, commerciali, agricoli, terapeutici o scientifici;
    e)  per  "materie  nucleari" si intendono i combustibili nucleari
(esclusi  l'uranio  naturale  "quello  impoverito)  ed  i  prodotti o
residui radioattivi;
    f)  per "esercente" di un impianto nucleare si intende la persona
fisica o giuridica designata o riconosciuta dalla pubblica, autorita'
competente come esercente dell'impianto stesso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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