Legge Ordinaria n. 187 del 16/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Abolizione del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1614.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n.
1512,  dall'articolo  2  della  legge  8  febbraio  1957,  n.  59,  e
dall'articolo   1   della  legge  22  dicembre  1960,  n.  1614,  per
l'emissione  a  favore  dei  competenti  intendenti  di finanza degli
ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo
di  restituzione  dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di
confine sui prodotti esportati, e' abolito.
 

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