Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 188 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario.
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli uditori che hanno conseguito la nomina come vincitori di concorso e che sono dichiarati idonei nel primo esame pratico al quale possono partecipare, sono nominati aggiunti giudiziari con decorrenza a tutti gli effetti dal compimento di due anni dalla nomina a uditore. Con la medesima decorrenza sono nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, come idonei del medesimo concorso, sono stati ammessi in magistratura successivamente ed hanno superato lo stesso esame pratico. Gli uditori che, per qualsiasi ragione, anche indipendente dalla loro volonta', non hanno partecipato al primo esame pratico relativo al loro concorso di ammissione in carriera, e quelli che sono stati esclusi o dichiarati non idonei nell'esame stesso, se superano un esame pratico al quale abbiano partecipato uditori cui e' applicabile la disposizione del primo comma, conseguono la nomina ad aggiunto giudiziario con la decorrenza attribuita agli uditori predetti; in mancanza, la nomina e' ad essi conferita con decorrenza dalla data del relativo decreto.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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