Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 191 del 24/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale.
Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 164 del Codice penale (Limiti entro i quali e' ammessa la sospensione condizionale della pena) e' sostituito dal seguente: "La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati. La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto anche se e' intervenuta riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza; 2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa. La sospensione condizionale della, pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata gia' ordinata la sospensione della esecuzione, il giudice puo', nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si trovi nella impossibilita' di adempiervi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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