Legge Ordinaria n. 192 del 24/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Adeguamento dell'indennità di alloggio per il personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  misure  dell'indennita'  di  alloggio  in atto per il personale
dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di
custodia,  del  Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  coniugato o vedovo con prole, che non fruisca di
alloggio  a  titolo gratuito o di alloggio in caserma, sono aumentate
di  lire  5.000  mensili nelle sedi situate in Comuni con popolazione
non inferiore a 250.000 abitanti e di lire 4.000 nelle altre sedi.
  L'aumento  disposto  dal  precedente  comma non e' operante ai fini
della determinazione delle, misure dell'indennita' di alloggio per il
personale celibe o vedovo senza prole.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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