Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 194 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1962 n. 115)
Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano.
Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Ministro per la difesa e' autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di anni trenta la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, gia' Forlanini (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano. Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprieta' dello Stato. I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione dei rapporti fra lo Stato e la Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui e' abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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