Legge Ordinaria n. 195 del 21/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1962 n. 115)
Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e' autorizzato a concedere, a
partire  dalla  data di entrata in vigore della presente legge e fino
al  30 giugno 1963; ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165,
sulla  edilizia  popolare ed economica, contributi in annualita' agli
enti, cooperative e societa', previste dalle citate disposizioni, che
costruiscono case popolari entro il limite di impegno di tre miliardi
di lire.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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