Legge Ordinaria n. 22 del 24/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1962 n. 40)
Impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito e altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  14  del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492,
modificato dall'articolo 7 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955,
n. 72, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Gli   enti   pubblici,   le   societa'   per  azioni  e  quelle  a
responsabilita'  limitata,  le  aziende  ed  istituti di credito, gli
esattori  delle  imposte  dirette  e gli appaltatori delle imposte di
consumo  nonche'  i  pubblici  ufficiali  possono  essere autorizzati
dall'intendente di finanza a corrispondere l'imposta di bollo, dovuta
sugli  atti  e  scritti  per i quali dalla tariffa, allegato A, parte
prima,  e'  previsto  come  modo  di  pagamento l'impiego esclusivo o
alternativo della carta bollata, delle marche o del punzone, mediante
applicazione  di  speciale  impronta  apposta  da macchine elettriche
bollatrici  le  cui  caratteristiche tecniche saranno determinate con
decreto ministeriale.
  Riguardo   alle   cambiali  ed  agli  altri  effetti  di  commercio
l'autorizzazione  di  cui  al  precedente comma puo' essere accordata
limitatamente  alle  cambiali-tratte  emesse  da  imprese commerciali
purche'  redatte  su modelli propri stampanti o litografati aventi le
dimensioni  stabilite  dall'articolo  5,  secondo  comma,  e  purche'
l'ammontare della imposta dovuta non superi le lire diecimila.
  Gli  atti,  gli  scritti  ed  i moduli per cambiali-tratte dovranno
recare  stampata  o  litografata la indicazione della denominazione e
della  sede  sociale  dell'ente,  societa',  azienda  ed  istituto di
credito,  dell'esattoria  ovvero  il  nome,  cognome  e domicilio del
pubblico    ufficiale    o   dell'imprenditore   cui   e'   accordata
l'autorizzazione.
  L'autorizzazione  all'uso  delle  macchine  bollatrici  puo' essere
dall'Amministrazione  finanziaria  limitata,  sospesa  e revocata, in
ogni tempo per giustificati motivi.
  Qualora l'utente intenda rinunziare all'autorizzazione dovra' darne
notificazione  scritta  all'intendenza  di  finanza alla quale dovra'
riconsegnare il punzone".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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